Il bonus facciate, esteso per tutto l’anno 2022 nella misura più contenuta del 60% delle spese documentate (art. 1, c. 39 legge di Bilancio 2022), va esposto nella modello Redditi PF 2023 e precisamente nei righi RP41 a RP47:
- Anno: 2022;
- Tipologia: 15;
- Percentuale di detrazione: 60%;
- Numero rata: 1;
- Importo spesa: il totale delle spese sostenute per i lavori della facciata;
- Importo rata: il totale di cui sopra: 10 rate annuali;
- Numero d’ordine immobile: dare un identificativo numerico all’immobile oggetto di ristrutturazione che andrà poi riportato ai righi RP51 RP52.
A seconda della tipologia di beneficiario, che si ricorda possano essere persone fisiche (compresi professionisti), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, enti commerciali, società semplici, società di persone, associazioni tra professionisti, ditte individuali, società di capitali, rileva ai fini del calcolo della detrazione il criterio di cassa, per le persone fisiche, o di competenza, per i titolari di reddito d’impresa.
La modalità di pagamento delle spese in questione per le persone fisiche (anche professionisti) non titolari di reddito d'impresa, deve essere stata quella del bonifico bancario o postale da cui deve risultare: casuale versamento, codice fiscale del beneficiario, partita Iva e codice fiscale dell’esecutore dei lavori. Il bonifico deve essere stato quello apposito per le ristrutturazioni edilizie o per ecobonus, indicando, se possibile, come causale la L. 160/2019; occorre, inoltre, che su questi bonifici sia stata applicata la ritenuta dell’8% da parte dell’istituto.
Mentre non sono tenuti al pagamento tramite bonifico i titolari di redditi d’impresa.
Da conservare in caso di controllo:
La modalità di pagamento delle spese in questione per le persone fisiche (anche professionisti) non titolari di reddito d'impresa, deve essere stata quella del bonifico bancario o postale da cui deve risultare: casuale versamento, codice fiscale del beneficiario, partita Iva e codice fiscale dell’esecutore dei lavori. Il bonifico deve essere stato quello apposito per le ristrutturazioni edilizie o per ecobonus, indicando, se possibile, come causale la L. 160/2019; occorre, inoltre, che su questi bonifici sia stata applicata la ritenuta dell’8% da parte dell’istituto.
Mentre non sono tenuti al pagamento tramite bonifico i titolari di redditi d’impresa.
Da conservare in caso di controllo:
- fatture;
- ricevuta bonifico (per persone fisiche);
- abilitazioni amministrative richieste o, se non richieste, una dichiarazione sostitutiva di inizio lavori e che i lavori rientrino tra quelli agevolabili;
- per gli interventi di efficienza energetica, tutti gli altri documenti necessari per tali interventi (es. scheda descrittiva, scheda e relazione tecnica, APE, asseverazione, invio a ENEA).
