L'art. 55 D.L. 18/2020 stabilisce che la trasformazione dei crediti deteriorati in credito d'imposta riguarda le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale, posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
In particolare, la disposizione dell'art. 55 D.L. 18/2020 sostituisce l'art. 44-bis D.L. 34/2019, che recava agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno. L'agevolazione consisteva nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate. Con l'art. 2, cc. 55-57 D.L. 225/2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) iscritte in bilancio, per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari) rispetto a quelli europei.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all'art. 84, c. 1, secondo periodo, del Tuir. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
