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Imposte e tasse 03 Dicembre 2020

Bonus fusioni e nuova vita alle DTA

Nel disegno di legge di Bilancio riaffiora un'operazione che, sebbene sembri ritagliata per le banche, potrebbe diventare di ampio interesse, rendendo un po' più sexy le operazioni straordinarie del 2021.

Già durante l'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. 34/2019 (decreto Crescita) era comparso un emendamento (9.03) volto a favorire esplicitamente l'aggregazione di banche tramite la conversione delle imposte anticipate (DTA), ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio entro il 31.12.2020. La norma è poi comparsa ufficialmente nell'art. 44-bis del decreto convertito, ma nel frattempo era sparito il riferimento alle banche (probabilmente per problemi in materia di aiuti di Stato) ed era stato aggiunto un discrimine territoriale. La norma è stata poi cancellata nel 2020. Con l'art. 39 del disegno di legge di Bilancio 2021 (in fase di esame parlamentare) torna il meccanismo volto ad agevolare le aggregazioni, aperto ora a qualunque società e funzionante con i medesimi presupposti. Sebbene sia evidente che la norma è rivolta alle banche, anche le società industriali possono utilizzarla.
Il meccanismo premiale è dato dalla possibilità di trasformare in crediti fiscali immediatamente utilizzabili le DTA, iscritte o iscrivibili, sulle perdite fiscali e sul ROL. In tal modo l'utilizzo delle DTA, altrimenti vincolato in via ordinaria alla produzione nel tempo di flussi reddituali, diventa immediato, almeno per una parte. Per una banca il beneficio non è economico ma patrimoniale in quanto la trasformazione di DTA in crediti liquidi migliora la qualità dell'attivo e quindi il valore del patrimonio di vigilanza. Per una società industriale, invece, la trasformazione garantisce liquidità e in molti casi anche un beneficio a conto economico.
La trasformazione delle DTA su perdite pregresse e ROL, anche non iscritte in bilancio, è possibile In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento, oppure al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater C.C., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.
L'operazione è onerosa in quanto richiede il pagamento di una commissione una tantum pari al 25% delle DTA trasformate. Sono previste regole particolari per i soggetti in regime di consolidato fiscale o di trasparenza e sono ripetute le stesse limitazioni al riporto delle perdite che si applicano in caso di fusione o scissione. Le società partecipanti devono risultare in bonis e non legate da rapporti di controllo o di partecipazione superiore al 20% alla data del 31.12.2020.
La norma presenta molti paletti che ne limitano la platea. Tuttavia, è opportuno seguire l'iter di approvazione perché non è escluso che le condizioni vengano modificate, rendendo le prossime operazioni straordinarie un po' più sexy nel 2021, per un pubblico più ampio.