L'art, 1, c. 155 della legge di Bilancio 2022 ha modificato completamente l’art. 16 del Tuir che disciplina le detrazioni Irpef di cui possono usufruire i giovani inquilini.
Sotto l’aspetto soggettivo è stato ampliato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione. Dal 2022, infatti potranno usufruire della detrazione i giovani fino ai 31 anni non compiuti con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Nella precedente disposizione il limite di età era fissato in 30 anni non compiuti.
La nuova norma, inoltre, estende la detrazione anche al contratto che ha ad oggetto una sola porzione dell’unità immobiliare, ad esempio una camera. La condizione imprescindibile è che la porzione di immobile o l’immobile stesso, sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Anche il periodo di spettanza del beneficio è variato, con l’estensione della detrazione ai primi 4 anni del contratto anziché ai primi 3 anni.
Ai fine della detrazione, l’immobile deve essere adibito necessariamente a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale. Diverso è quindi il requisito rispetto alla precedente versione dove il soggetto ai fini del beneficio doveva semplicemente dimorare abitualmente e non risiedere.
Sostanziali modiche sono state apportate anche all’importo della detrazione...