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Imposte e tasse 22 Dicembre 2021

Bonus idrico: spese da sostenere entro il 31.12.2021

A partire dal mese di gennaio 2022, si potrà procedere alla presentazione in via telematica della domanda e al contestuale caricamento della documentazione.

Normativa di riferimento - L’art. 1, cc. 61-65 L. 30.12.2020, n. 178 ha introdotto il bonus risparmio idrico che riconosce a ciascun beneficiario un contributo nel limite massimo di 1.000 euro (Iva compresa) per le spese documentate ed effettivamente sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2021.
Con D.M. Transizione ecologica 27.09.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2021, n. 254, sono state precisate le modalità attuative dell’agevolazione.

Beneficiari - Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (abitative, artigianali o commerciali).
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.

Interventi agevolati - Secondo quanto previsto dalla disciplina applicativa dettata dall’art. 3, c. 2 del citato D.M. è consentita la richiesta per l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica e non, in resina o altro materiale, con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico (cassette di scarico ma esclusa la placca di comando) compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia (integrata) con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
La descrizione degli interventi illustrata dalle disposizioni attuative deve ritenersi avente valore tassativo e non esemplificativo.
È possibile accedere all’incentivo anche solo per l’acquisto di materiali a patto che rispettino le specifiche tecniche indicate nel decreto.

Alcune (ingiuste) penalizzazioni - Le disposizioni attuative del provvedimento delimitano la possibilità di beneficiare del bonus ai cointestatari dell’immobile o ai titolari di altro diritto reale, nonché diritto personale di godimento.
In tale direzione, vengono esclusi coloro che detengono l’immobile in virtù di un contratto di comodato gratuito debitamente registrato.
È il caso, ad esempio, delle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, utilizzate come abitazione principale dai comodatari che, peraltro, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile Imu.
Altro aspetto non aderente agli obiettivi del provvedimento, teso ad accrescere la sensibilità pubblica verso i temi ambientali riducendo gli sprechi di acqua, è quello che circoscrive la possibilità di accedere all’incentivo per un solo immobile, anche se nel rispetto dell’ammontare massimo del contributo richiedibile.