Con D.M. Transizione ecologica 27.09.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2021, n. 254, sono state precisate le modalità attuative dell’agevolazione.
Beneficiari - Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (abitative, artigianali o commerciali).
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.
Interventi agevolati - Secondo quanto previsto dalla disciplina applicativa dettata dall’art. 3, c. 2 del citato D.M. è consentita la richiesta per l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica e non, in resina o altro materiale, con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico (cassette di scarico ma esclusa la placca di comando) compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia (integrata) con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
È possibile accedere all’incentivo anche solo per l’acquisto di materiali a patto che rispettino le specifiche tecniche indicate nel decreto.
Alcune (ingiuste) penalizzazioni - Le disposizioni attuative del provvedimento delimitano la possibilità di beneficiare del bonus ai cointestatari dell’immobile o ai titolari di altro diritto reale, nonché diritto personale di godimento.
In tale direzione, vengono esclusi coloro che detengono l’immobile in virtù di un contratto di comodato gratuito debitamente registrato.
È il caso, ad esempio, delle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, utilizzate come abitazione principale dai comodatari che, peraltro, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile Imu.
Altro aspetto non aderente agli obiettivi del provvedimento, teso ad accrescere la sensibilità pubblica verso i temi ambientali riducendo gli sprechi di acqua, è quello che circoscrive la possibilità di accedere all’incentivo per un solo immobile, anche se nel rispetto dell’ammontare massimo del contributo richiedibile.
