Bonus locazioni 2021: disciplina da seguire a seconda del soggetto
Regole differenti a seconda che il beneficiario sia un'impresa turistico-ricettiva o meno, poiché nel primo caso si seguiranno le disposizioni 2020, nel secondo quelle 2021.
L'incremento dei mesi oggetto del credito locazioni per le strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggio (art. 4, c. 1 D.L. 73/2021) apporta una modifica al termine ultimo di cui all'art. 28, c. 5 D.L. 34/2020, quindi il riferimento diventa la normativa del 2020 e la condizione da verificare è il calo di fatturato nel mese 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 2019 (a meno che il soggetto non sia newco 2019 o abbia domicilio fiscale o sede operativa in un Comune in stato d'emergenza).
Invece, per altri contribuenti viene introdotta una nuova disciplina del credito locazioni 2021. È differente sia il limite massimo di ricavi/compensi 2019 per accedervi, sia il controllo della condizione del calo di fatturato/corrispettivi.
All'art. 4, c. 2 viene appunto introdotto il credito locazioni per la “generalità” dei contribuenti disponendo che spetti:
a imprese/professionisti con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019;
a enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti;
in relazione ai canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021;
nella misura di cui all'art. 28, cc. 1, 2, 4 D.L. 34/2020, ossia: del 60% dell'ammontare dei canoni di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo; del 30% dei canoni di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda; del 50% dei canoni di affitto d'azienda per le strutture...