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Imposte e tasse 30 Aprile 2019

Bonus per ricerca e sviluppo, rilevano solo le attività dirette


Non può usufruire del bonus ricerca e sviluppo una società che effettua sperimentazione clinica per conto di un soggetto non residente anche in riferimento ai lavori che, a sua volta, affida ad altre strutture. È quanto si legge nella risposta 83/2019 dell’Agenzia delle Entrate a una società che opera nel settore della distribuzione di farmaci. Ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo effettuate su incarico di committenti non residenti, sono rilevanti le sole spese relative alle attività svolte direttamente dal commissionario in laboratori o strutture situati in Italia; nella determinazione del bonus non rientrano quelle subappaltate a soggetti terzi. Di conseguenza, si deve ritenere che per il calcolo del credito d’imposta spettante al soggetto commissionario non possano assumere rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che lo stesso soggetto commissionario subappalti ad altri soggetti; tuttavia, qualora le attività di ricerca e sviluppo siano subappaltate dal soggetto commissionario ad altri soggetti, pur sempre residenti nel territorio dello Stato, l’eventuale diritto al credito d’imposta può essere fatto valere, in via di principio e alle stesse condizioni previste dalla disciplina agevolativa, direttamente dal soggetto che esegue tali attività in subappalto. Sottolineano i tecnici delle Entrate che applicando tali regole al credito...

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