Tale bonus è stabilito nella misura massima di 600 euro, a scalare a seconda del valore dell’ISEE, e precisamente:
- 600 euro in caso di ISEE fino a 15.000 euro;
- 400 euro tra 15.000 e 30.000 euro;
- 200 euro tra 30.000 e 50.000 euro.
Per fruire del bonus si deve essere residenti in Italia ed essere in possesso di un ISEE in corso di validità massimo di 50.000 euro.
Il D.M. 31.05.2022 e la circolare Inps 19.07.2022, n. 83 hanno fornito i chiarimenti tecnici per fruirne.
È necessario presentare domanda attraverso il sito dell’Inps – servizio “Contributo sessioni psicoterapia” – accedendo tramite SPID o Contact Center (803.164 o 06.164.164). Il budget messo a disposizione per tale manovra è di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Una volta presentata la domanda se l’ISEE dovesse contenere difformità e/o omissioni il richiedente viene informato e può correggerlo entro 30 giorni.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali Inps verranno sottoposte a istruttoria automatica centralizzata: l’Inps verificherà il possesso dei requisiti e al termine del periodo stabilito saranno stilate graduatorie distinte per Regione tenendo conto dell’ISEE (privilegiando gli ISEE più bassi) e a parità ISEE dell’ordine di presentazione. L’esito verrà notificato al richiedente e verrà redatto un provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco alfanumerico di 12 caratteri associato al richiedente e da consegnare allo psicoterapista/psicologo che ha aderito all’iniziativa.
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per fruire del bonus, decorso il quale viene automaticamente annullato e le risorse rientrano nella disponibilità collettiva.
Se viene superato il budget la domanda viene comunque accolta, ma l’Inps non provvederà ad erogare il beneficio, fatta salva l’eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate o l’incremento con risorse aggiuntive.
