Il Consiglio di Stato interviene sul credito d'imposta ricerca e sviluppo e chiude una delle questioni più controverse degli ultimi anni. I criteri del Manuale di Frascati 2015 non possono giudicare retroattivamente i progetti realizzati nel quinquennio 2015-2019. Con la sentenza 14.07.2026, n. 5627 la Sezione VI ha respinto l'appello di MIMIT e Agenzia delle Entrate, confermando la decisione del TAR Lazio n. 15039/2025. La controversia nasceva dal diniego opposto dal Ministero a una richiesta di certificazione presentata ai sensi dell'art. 23 D.L. 73/2022. L'Amministrazione aveva escluso alcune attività perché prive di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità: i 5 parametri del Manuale di Frascati 2015. Il punto decisivo riguarda il diritto applicabile quando gli investimenti furono sostenuti. Per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019 il beneficio era regolato dall'art. 3 D.L. 145/2013 e dal D.M. 27.05.2015, che individuavano ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale senza rinviare al Manuale di Frascati 2015, né autorizzavano l'introduzione successiva di condizioni più selettive. Il Manuale non può quindi trasformarsi in una fonte normativa retroattiva capace di restringere dopo anni un'agevolazione già maturata. MIMIT e Agenzia sostenevano che i criteri OCSE avevano natura solo interpretativa, già presenti implicitamente nella disciplina originaria.Il Consiglio di Stato non condivide questa...