L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 259854/2020 e la circolare n. 20/E/2020, ha definito i criteri e le modalità operative per la fruizione del credito di imposta sanificazione, previsto dall'art. 125 del “Decreto Rilancio”. Il credito d'imposta pari al 60% (fino a un massimo € 60.000) spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori. Possono beneficiare dell'agevolazione:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese per la sanificazione - La sanificazione deve riguardare gli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (per esempio, sala d'attesa e sala riunioni) e gli strumenti di lavoro. L'intervento deve essere finalizzato a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19. Per soddisfare questa condizione occorre...