L’Agenzia delle Entrate riconosce l’esenzione Irpef alla borsa Erasmus Mundus Joint Master e conferma il regime agevolato previsto per la mobilità internazionale.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 187/2026 chiarisce il trattamento fiscale della borsa di studio riconosciuta agli studenti selezionati per un Erasmus Mundus Joint Master (EMJM), percorso magistrale transnazionale gestito da un consorzio di università italiane e straniere.
Il punto di partenza è l’art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte, da chiunque, come borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o formazione professionale, quando il beneficiario non è dipendente dell’erogante. Per i beneficiari fiscalmente residenti in Italia, in via ordinaria, la borsa sarebbe quindi imponibile ai fini Irpef.La regola generale opera, tuttavia, salvo le esenzioni espressamente previste. L’Agenzia richiama la risoluzione n. 365/E/2002 e, quale precedente orientamento, le risoluzioni nn. 140/E/1995, 163/E/2000, 338/E/2002 e 46/E/2008: le agevolazioni tributarie sono eccezioni alla regola e, in quanto riferite a fattispecie esclusive, non sono suscettibili di applicazione analogica.La disposizione speciale è l’art. 1, c. 50 L. 208/2015. Per l’intera durata del programma “Erasmus+”, essa estende alle borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari e AFAM le esenzioni previste dall’art. 1, c. 3 D.L. 105/2003, convertito dalla L. 170/2003, ai sensi del regolamento (UE) n....