Con il termine “semplificazione di un adempimento” si è soliti immaginare di svolgere una determinata attività in minor tempo (grazie alla riduzione dei passaggi operativi, il più possibile automatizzati). Semplicisticamente la definirei così: “quando riesco a ridurre i click del mouse”.
L’intento del legislatore che scrisse il D.Lgs. 127/2015 fu anche questo; un obiettivo che però poi ha dovuto fare i conti con la realtà d’utilizzo della “tecnica” da parte degli operatori economici. L’art. 4, c. 2, del predetto decreto, in particolare, prevede la possibilità di evitare, ad esempio, la stampa dei registri Iva a certe condizioni. I successivi provvedimenti attuativi e l’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi” (F&C) dell'Agenzia delle Entrate hanno fatto il resto.
Ma come è possibile profittare di questa opportunità? Innanzitutto, occorre ricordare che a livello soggettivo, per il momento, molti contribuenti ne restano esclusi: mi riferisco in particolare all’amplia platea dei contribuenti con liquidazioni Iva mensili oppure a quei soggetti svolgenti particolari attività o che hanno aderito a qualche opzione. Operativamente, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe consentire un interfacciamento software tra i gestionali di contabilità delle aziende e degli studi professionali con quanto risultante in F&C per profittare di un check automatico delle fatture presenti, attività oggi effettuata prevalentemente a mano, se non in possesso di software dedicati.
Non solo, per come è strutturata oggi la sezione dei registri precompilati di F&C, occorrerà anche far sì che il software gestionale possa modificare la percentuale di detraibilità Iva indicata nei registri precompilati sulla base delle registrazioni presenti in contabilità.
A tal scopo, occorrerà trovare una soluzione tecnica che consenta di assecondare operativamente i dettami pervenuti dal Garante della privacy in termini di controllo degli accessi e che hanno già portato al blocco delle credenziali Fisconline da parte dei privati cittadini, costringendoli all’uso di altri sistemi di autenticazione, Spid per primo, che per loro caratteristiche intrinseche di sicurezza impediscono, appunto, un colloquio diretto (l’automazione) tra sistemi senza l’intervento dell’uomo.
Inoltre, se la platea oggi interessata è quella dei contribuenti con liquidazione Iva trimestrale tenutari di una contabilità cd semplificata, occorrerà fare i conti con quanto riportato dall’art. 4, c. 2, richiamato in premessa: in sostanza i registri Iva dovranno essere comunque stampati quando i medesimi sono tenuti anche al fine della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 18, c. 5, D.P.R. 600/1973.
Se non ci sarà un intervento legislativo ad hoc credo che queste precompilate saranno un flop. Nel libro dei sogni in cui le citate difficoltà saranno solo un vecchio ricordo, ho provato a schematizzare in tabella i possibili casi d’uso dei registri Iva precompilati divisi per tipologia di soggetto Iva.
La strada da percorrere è ancora lunga. Ma questa sarà meno tortuosa se si riuscirà a mettere a confronto le istanze di tutti (gli stakeholders) con quelle del Fisco, riunendo nuovamente quel tavolo dei lavori chiamato Forum italiano sulla fatturazione elettronica.
