Grazie a questa particolare modalità di calcolo la platea di accesso al nuovo beneficio a fondo perduto può ampliarsi di molto, lasciando aperta la possibilità di ottenere un ristoro anche ai contribuenti che hanno già ricevuto aiuti consistenti sulla base delle altre normative Covid.
Ovviamente, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia eguale o maggiore al peggioramento del risultato economico dei 2 esercizi presi a riferimento, non spetterà alcun contributo a fondo perduto.
In merito invece ai contributi a fondo perduto già ricevuti che devono essere sottratti alla differenza tra i 2 risultati economici, l’elencazione è tassativa e va rispettata alla lettera. Più nel dettaglio, si tratta dei contributi a fondo perduto erogati ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
- art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34;
- artt. 59 e 60 D.L. 14.08.2020, n. 104;
- artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 28.10.2020, n. 137;
- art. 2 D.L. 18.12.2020, n. 172;
- art. 1 D.L. 22.03.2021, n. 41;
- art. 1, cc. 1-3, 5-13 D.L. 73/2021.
Tornando alla scelta di un criterio di calcolo più favorevole ai contribuenti, potrebbe essere giustificata dal fatto che le dichiarazioni presentate entro il 30.09.2021 e/o i peggioramenti dei risultati economici che ne risultano, hanno fatto registrare valori migliori di quelli attesi. Potrebbe essere proprio per questo che, stante l’importo stanziato a bilancio per tale contributo a fondo perduto, la disposizione attuativa ha adottato un criterio di calcolo più favorevole ai contribuenti.
L’emanazione del decreto attuativo prima della chiusura dell’esercizio 2021 rende possibile iscrivere in contabilità l’importo del nuovo contributo indipendentemente dalla sua effettiva ricezione. Trattandosi, infatti, di un contributo in conto esercizio, andrà rilevato contabilmente sulla base del principio della competenza economica e non sulla base di quello di cassa. Quindi, anche se le effettive percezioni del contributo avverranno con tutta probabilità soltanto nel 2022, il fondo perduto perequativo sarà imputato nella voce “altri ricavi e proventi” del conto economico 2021.
