Buoni spesa assimilabili ai buoni sconto ai fini Iva
Ai buoni spesa non è applicabile la disciplina relativa ai voucher, trattandosi di strumenti che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto.
Ai buoni spesa non è applicabile la disciplina relativa ai voucher, lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 5.06.2023, n. 341.
Preliminarmente occorre ricordare che la disciplina relativa ai voucher (prevista dalla Direttiva UE 2016/1065) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 141/2018, che ha aggiunto al D.P.R. 633/1972 gli artt. da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis all'art. 13. In applicazione di questa normativa, per “buono corrispettivo” deve intendersi lo strumento che contiene l'obbligo di essere accettato quale corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori (art. 6-bis D.P.R. 633/1972). Nello specifico, quindi, gli elementi essenziali dei “buoni corrispettivi” sono costituiti da:
l'obbligo di accettazione ad opera del potenziale fornitore quale corrispettivo (totale o parziale) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
l'indicazione dei beni/servizi che è possibile acquistare attraverso gli stessi ovvero, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.
Queste caratteristiche consentono di distinguere i buoni corrispettivo dagli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi quali, a...