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Contabilità e bilancio 15 Novembre 2023

Calamità naturali e perdita dei beni aziendali

Cessata l’emergenza si passa alla “conta dei danni”, rilevando in contabilità gli effetti subiti dall’impresa: oltre alle perdite e alla svalutazione dei beni si dovranno affrontare le spese per le riparazioni, sperando di ottenere ristori assicurativi e/o contributi pubblici.

Il Codice Civile, all’art. 2426, stabilisce che le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello del valore netto contabile determinato, devono essere iscritte a tale minor valore. Nella contabilità aziendale, dal punto di vista civilistico i beni irrimediabilmente perduti a causa di un evento ambientale avverso rappresentano un’insussistenza passiva straordinaria che grava sul conto economico per il residuo non ancora ammortizzato del bene alla data della causa distruttiva, mentre sia i beni, sia i corrispondenti fondi, verranno eliminati rispettivamente dall’attivo e dal passivo dello stato patrimoniale. Stesso discorso nel caso in cui l’evento straordinario abbia risparmiato i beni causando loro solo un danneggiamento e una conseguente diminuzione di valore. In tale ipotesi, valutato l’importo del minor valore, la contabilità accoglierà un’insussistenza passiva straordinaria pari al costo non ammortizzato del minor valore, mentre andrà ridotto sia il valore dei beni iscritti nell’attivo, sia, in proporzione, l’importo dei fondi di ammortamento. I successivi costi di riparazione verranno, invece, imputati al conto economico in base al principio di competenza. Occorrerà ancora fare riferimento all’art. 2426 c.c. anche nel caso in cui l’evento calamitoso abbia inciso negativamente sulla consistenza...

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