Per i coniugi sarà ora possibile usufruire di una doppia esenzione. Inoltre, è stata decretata, ex tunc, anche l’illegittimità di quegli atti di accertamento notificati a seguito del precedente orientamento espresso dalla Cassazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (artt 3-31-53 Cost.) delle seguenti disposizioni normative:
art. 13, c. 2, 4° periodo D.L. 201/2011 e art. 1, c. 741, lett. b), 1° periodo L. 160/2019: “Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;
art. 13, c. 2, 5° periodo D.L. 201/2011: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”;
art. 1, c. 741, lett. b), 2° periodo L. 160/2019 (cd “nuova Imu”), modificato dall’art. 5-decies, c. 1 D.L. 146/2021 (decorrenza 21.12.2021): “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Per la Corte Costituzionale l’abitazione principale è, invece, l’immobile nel quale il possessore dimora...