Cambia volto la prestazione energetica nell'edilizia
Debutta nel nostro ordinamento il “livello di prontezza degli edifici”, che misura la predisposizione all'uso di tecnologie smart e si affianca agli indicatori per il calcolo della prestazione energetica.
È con il D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.06.2020, n. 146) che l'ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.05.2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento è entrato in vigore l'11.06.2020 e va a modificare il D.Lgs. 192/2005. Le nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici puntano sulla domotica e sulle tecnologie intelligenti per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.
Il D.Lgs. 48/2020 contiene anche alcune novità riguardo all'attestato di prestazione energetica e abroga alcuni obblighi stabiliti dalla L. 10/1991.
L'art. 9 D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 va a modificare l'art. 6 D.Lgs. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3 e stabilendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì...