RICERCA ARTICOLI
Gestione d'impresa 28 Luglio 2020

Cambia volto la prestazione energetica nell'edilizia

Debutta nel nostro ordinamento il “livello di prontezza degli edifici”, che misura la predisposizione all'uso di tecnologie smart e si affianca agli indicatori per il calcolo della prestazione energetica.

È con il D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.06.2020, n. 146) che l'ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.05.2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento è entrato in vigore l'11.06.2020 e va a modificare il D.Lgs. 192/2005. Le nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici puntano sulla domotica e sulle tecnologie intelligenti per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050. Il D.Lgs. 48/2020 contiene anche alcune novità riguardo all'attestato di prestazione energetica e abroga alcuni obblighi stabiliti dalla L. 10/1991. L'art. 9 D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 va a modificare l'art. 6 D.Lgs. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3 e stabilendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.