Cambiamenti in atto per la compensazione dei crediti
Per operazioni su imposte dirette con importo oltre i 5.000 euro si dovranno rispettare gli stessi vincoli stabiliti per l'Iva oltre i 5.000 euro. E' una delle novità del decreto fiscale.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26.10.2019, n. 124), di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dallo scorso 27.10, ha modificato la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP per importi superiori a 5.000 euro.
Facendo un passo indietro, si ricorda che prima di questa novità, l'utilizzo in compensazione dei crediti aveva regole differenti a seconda del credito in questione (Iva o dirette) e dell'importo e precisamente:
• credito Iva entro i 5.000 euro: è possibile utilizzarlo in compensazione a partire dal 1.01 per quanto riguarda il credito da dichiarazione Iva annuale o dal giorno dopo la presentazione del modello Iva TR per i crediti infrannuali. Tutto ciò senza necessità di apporre il visto di conformità;
• credito Iva oltre i 5.000 euro: utilizzabile dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva (o Iva TR), con la necessità di apporre il visto;
• credito Iva entro i 50.000 euro con risultato da ISA almeno pari a 8: è possibile non apporre il visto di conformità per i crediti maturati nell'annualità 2019 (Iva 2020) o nei primi 3 trimestri del 2020 (Iva TR 2020) per utilizzare in compensazione fino a 50.000 euro;
• credito da imposte dirette entro i 5.000 euro: è possibile utilizzarlo dal 1.01 senza dover apporre...