Novità in vista per il mondo degli appalti: inversione contabile obbligatoria (previo assenso della Commissione Europea) e versamento direttamente in capo al committente.
L'art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124, in vigore dal 27.10, ha introdotto novità in materia di contratto di appalto d'opera per l'applicazione dell'inversione contabile e il versamento delle ritenute. In particolare, scatta l'obbligo dell'inversione contabile ai fini Iva e cambiano le modalità di versamento delle ritenute d'acconto applicate sul lavoro dipendente dalle imprese che affidano il compimento di un'opera o di un servizio ad altra impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili (artt. 1655 e 2222 C.C.).
L'introduzione del reverse charge per tutte queste prestazioni d'opera è sottoposta all'autorizzazione di una misura di deroga dal Consiglio dell'Unione Europea. Il legislatore vuole porre rimedio al fenomeno di evasione che è stato più volte accertato nei confronti di soggetti che in questo settore omettevano il versamento dell'Iva incassata dai loro committenti.
Mediante l'inversione contabile le prestazioni verranno fatturate dalle imprese appaltatrici (esempio: cooperative di lavoro) senza l'applicazione dell'Iva; di conseguenza, il committente integrerà la fattura dell'imposta...