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Società 12 Febbraio 2019

Cancellazione dal Registro delle Imprese senza Pec


Anche in carenza dell'indirizzo Pec di imprese individuali e società, è possibile iscrivere le istanze di cancellazione al Registro delle Imprese. Alla Pec occorre riconoscere la sostanziale funzione di recapito informatico delle imprese. Questo è il principio espresso con la circolare Mise del 17.01.2019, n. 3172/C. Secondo la normativa vigente (art. 5, c. 2 D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, per le imprese individuali; art.16, c. 6-bis D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012, per le società) e secondo due recenti pronunce dalla Corte di Cassazione, ogni imprenditore individuale o collettivo iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo Pec. Tale indirizzo costituisce l'indirizzo pubblico informatico che i soggetti citati hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle Imprese e finanche per i 12 mesi successivi alla cancellazione. Nella circolare 2.12.2013, n. 3664/C, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico aveva chiarito che le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo Pec al Registro delle Imprese dal 2013, ma che tale obbligo non si applica nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, in quanto non più “attive”. La motivazione in base alla quale tale interpretazione era stata adottata risiede nell'art. 5, c. 2, secondo cui...

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