Cancellazione dal RUNTS, obblighi e devoluzione del patrimonio
Il D.M. 2/2026 aggiorna le regole del D.M. 106/2020 su uscita dal Registro, controllo preventivo dell’ufficio Runts e destinazione vincolata dei beni verso altri enti del Terzo settore.
La cancellazione di un ente del Terzo settore dal RUNTS non chiude semplicemente una posizione amministrativa: attiva un obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato durante l’iscrizione, per impedire che risorse maturate grazie ai benefici riservati agli ETS finiscano fuori dal circuito non profit. Il D.M. 2/2026 ha aggiornato le regole del D.M. 106/2020 (Titolo IV, artt. 23, 24, 25 e 25-bis), rendendo più puntuali gli obblighi documentali e i tempi di interazione con la piattaforma RUNTS.Il sistema poggia su 2 elementi. Il primo è la circolarità interna: il patrimonio devoluto può essere destinato solo ad altri ETS, mai a finalità lucrative o extra-settoriali. Il secondo è il controllo preventivo: prima di trasferire i beni, l’ente deve ottenere un parere vincolante dall’ufficio RUNTS territorialmente competente, che verifica la conformità della destinazione e, in alcuni casi, l’entità della devoluzione.L’art. 23 D.M. 106/2020 individua 6 cause di cancellazione: rinuncia volontaria con prosecuzione dell’attività in regime ordinario; scioglimento semplificato senza rapporti pendenti; chiusura della liquidazione con deposito del bilancio finale; provvedimenti giudiziari o tributari definitivi incompatibili con la permanenza nel registro; perdita dei requisiti accertata d’ufficio, anche tramite ispezioni o segnalazioni; inottemperanza a una diffida ad adempiere, con termine tra 30 e 180 giorni.La procedura cambia in base alla causa. Per la...