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Gestione d'impresa 22 Dicembre 2020

Cancellazione della start-up innovativa

La fuoriuscita d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese bloccherebbe un'eventuale re-iscrizione.

La cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale start-up eseguita con determinazione del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, fa esaurire il periodo di permanenza della società innovativa nella sezione speciale. La re-iscrizione costituirebbe a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente. Questo è il principio espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 10.12.2020, n. 25767, emanata in risposta al quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano sul prolungamento dell'iscrizione di una start-up innovativa che, dopo la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale, aveva chiesto di essere re-iscritta ai sensi dell'art. 8, c. 5 D.L. 34/2020. L'art. 38 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), poi convertito dalla L. 77/2020, disciplina misure a favore dell'ecosistema delle start-up innovative e al comma 5 stabilisce testualmente: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle start-up innovative di cui all'art. 25 D.L. 179/2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla...

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