Se il venir meno del primo acconto 2020 è un “regalo” per tutti, lo sconto sul saldo 2019 è irrilevante per alcuni soggetti e un gran omaggio per altri.
L'art. 24 D.L. 34/2020 stabilisce che, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori nel 2019 a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell'acconto Irap 2020. Tale esonero non riguarda mai gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), le imprese di assicurazione e le pubbliche amministrazioni.
Se il venir meno del primo acconto Irap 2020 è un “regalo” per tutti, lo sconto sul saldo 2019 è irrilevante per alcuni soggetti e un gran omaggio per altri. In particolare, avrà una posizione di saldo a debito chi nel 2019 ha versato acconti con metodo storico e determina ora un'imposta per l'anno 2019 superiore a quella del 2018. Inoltre, risulterà avvantaggiato il contribuente costituito nell'anno 2019 che, in tale anno, non aveva alcun obbligo di acconto, essendo tenuto a versare l'intera imposta annuale in sede di saldo.
Ai fini del bilancio 2019, nel silenzio dell'OIC, è necessario riferirsi a quanto contenuto nei principi emanati ed attualmente vigenti. In particolare, è logico affermare che la norma agevolativa Irap contenuta nel “Decreto Rilancio” rientri tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio 2019 che, secondo il documento OIC 29, non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell'esercizio successivo, ma soltanto illustrati in...