Il revisore legale cancellato per morosità contributiva può richiedere la reiscrizione al Registro una volta versato quanto dovuto. Questo è il chiarimento contenuto nella nota 11.06.2019, n. 159258 del Ministero dell’Economia, emanata in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC). Il quesito (nota 31.05.2019, n. 6721) posto dal CNDCEC chiedeva, in particolare, di confermare se il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010 possa o meno richiedere la nuova iscrizione, a condizione di avere provveduto al versamento dei contributi dovuti. Il dubbio poteva in effetti nascere dal fatto che l’art. 24 del citato D.Lgs. n. 39/2010 dispone che il MEF, “quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale”, può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla cancellazione dal registro (comma 1, lett. h).
La cancellazione per morosità non rientra, dunque, tra le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale prevista dall’art. 24 che possono portare alla cancellazione dal Registro. La “sospensione per morosità” viene infatti dettagliatamente disciplinata dall’art. 24-ter dello stesso D.Lgs. n. 39/2010. Ne deriva che la cancellazione dal registro del revisori per...