Adempimento soppresso dal Decreto Ristori (e Ristori-bis) per gli esercizi commerciali colpiti dalle restrizioni introdotte per fronteggiare il diffondersi del Covid-19.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, non è dovuta la seconda rata Imu in scadenza il prossimo 16.12, su tutti gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività commerciali soggette alle restrizioni contenute nel D.P.C.M. 24.10.2020. In particolare, ai sensi dell'art. 9 D.L. 28.10.2020, n. 137, tale esenzione vale solo a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ne deriva che, in base alla tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020, sono esentati dal pagamento dell'Imu, per esempio, i proprietari degli immobili e contemporaneamente gestori delle seguenti attività:
- alberghi;
- ristoranti;
- gelaterie e pasticcerie;
- bar e altri esercizi simili senza cucina;
- stadi;
- piscine;
- palestre;
- sale giochi e biliardi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 78 D.L. 14.08.2020, n. 104, sono ulteriormente esenti dal versamento della seconda rata dell'imposta locale le seguenti categorie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed...