Con il codice credito “H8” va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’art. 28, D.L. 34/2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall’art. 77, c. 1, lett. b) e b-bis) D.L. 104/2020, dall’art. 8, D.L. 137/2020, dall’art. 4, D.L. 149/2020, dall’art. 1, c. 602 L. 178/2020 e dall’art. 4 D.L. 73/2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6920”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all’art. 34 L. 23.12.2000, n. 388.
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