Caratteristiche dell’esportazione impropria: le cautele
Nelle esportazioni a cura del cessionario non residente può essere opportuno incassare, prima della consegna, anche l’Iva a titolo di deposito cauzionale (FCI). Si disporrà così della provvista necessaria per l’eventuale regolarizzazione.
Sono esportazioni cosiddette “improprie” quelle previste dall’art. 8, lett. b) D.P.R. 633/1972 ovvero le “cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea … a cura del cessionario non residente o per suo conto”. Si tratta dei casi in cui il cessionario estero ritiri con mezzi propri o tramite trasportatore dal medesimo incaricato (cessioni EXW, FCA, ecc.), dove il fornitore (nella sostanza) perde il controllo dei beni prima che la merce si consideri uscita dal territorio comunitario. Giova ricordare che per la disciplina de quo:
non è contemplata l’ipotesi di triangolazione (in sostanza se è il cliente del cliente estero a curare l’esportazione dall’Italia, il fornitore IT deve sempre fatturare con Iva);
i beni devono lasciare il nostro Paese “tali quali” poiché, a differenza dell’esportazione ex art. 8, lett. a), non è contemplata l’ipotesi che i beni ceduti possano formare oggetto di lavorazione;
non riguarda i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni, navi, aeromobili o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, né dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio unionale;
l’esportazione, risultante dalla prova doganale (con e-visto), dovrebbe avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei beni (da non confondere con i 90 giorni dalla data di svincolo per...