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Imposte e tasse 04 Luglio 2019

Cartelle di pagamento: legittimazione processuale concorrente


Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni sul merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 D.Lgs. 112/1999; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. Questo principio è stato pronunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412/2007, e ribadito di recente dall'ordinanza, Sez. V, n. 14209/2019. Laddove l'impugnazione riguardi anche l'Ufficio impositore, il ricorso proposto nei confronti del solo concessionario del servizio di riscossione non è soggetto a declaratoria di inammissibilità, potendo solo comportare la chiamata in causa dell'ente titolare di credito, onere che grava sul concessionario senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Il caso risale a un ricorso che Equitalia ha proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva annullato vari avvisi di intimazione di pagamento su ruoli e cartelle per imposte e accessori,...

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