Le somme addebitate nelle iscrizioni a ruolo a titolo di sanzioni tributarie riferibili al defunto non si trasmettono per successione. Regole diverse operano per debiti contributivi e interessi di mora nelle cartelle di pagamento.
Con l’accettazione dell’eredità, il chiamato acquisisce, pro quota con gli altri coeredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, subentrando anche nelle posizioni passive, cioè dovrà corrispondere i debiti del defunto. Ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Regole diverse si applicano per le sanzioni che rivestono carattere personale e riguardano pertanto solo chi ha commesso l’infrazione. Difatti, l’obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi: è questo il contenuto dell’art. 8 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. “L'intrasmissibilità opera - si legge nella C.M. 10.08.1998, n. 180 - … indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo e dunque il credito si estingue con la morte dell'autore della violazione…”.
Iscrizioni a ruolo notificate agli eredi: monte capitale e quota interessi - Gli importi iscritti a ruolo per i debiti tributari ed amministrativi del de cuius a titolo di imposta (quindi in conto capitale) e a titolo di interessi, compresi quelli moratori che determinano un arricchimento indiretto, si trasmettono agli eredi che hanno accettato l’eredità.
Somme iscritte a titolo di sanzioni -...