Cartelle notificate da Pec non ufficiali: vizio di forma
L'operazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (C.T.R. Toscana sentenza n. 1526/2021; C.T.P. Roma sentenza n. 11779/2021).
Vi è ormai un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui è nulla la notifica della cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale. Quindi, chi riceve un’e-mail contenente una richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma il cui indirizzo non è presente nei registri pubblici, può non prenderla in considerazione. Qualora, poi, dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca, tale atto sarebbe illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto atto presupposto, ossia la cartella di pagamento.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 17.12.2021, n. 1526, ha osservato che è “inesistente” la notifica della cartella esattoriale tramite PEC, laddove l’Ente della Riscossione utilizza un indirizzo non presente nei pubblici registri. Sulla questione, i giudici di primo grado non avevano accolto la tesi sostenuta dal contribuente, mentre il Collegio di appello riformava la sentenza sul punto, annullando le cartelle esattoriali notificate tramite PEC, in quanto provenienti da un indirizzo PEC non ufficiale e non presente nei pubblici registri.
La conferma di quanto appena detto si trova anche in una precedente disposizione della Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza 29.10.2021, n. 11779) secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, laddove la cartella di pagamento provenga da un indirizzo Pec...