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Imposte e tasse 22 Ottobre 2020

Mettiamo che il cashback sia in dichiarazione dei redditi

Un premio per l'utilizzo di mezzi tracciabili, ma sarà da tassare? Il rischio è un colossale sistema di micro-ritenute e micro-redditi nel caso di premio "lordizzato".

L'Italia si sta avvicinando al cashback di Stato, ossia il premio in denaro che i consumatori riceveranno per l'uso di mezzi di pagamento tracciabili. Lo strumento, secondo indicazioni della Banca d'Italia, dovrebbe portare a un incremento di transazioni con moneta elettronica nell'ordine del 10%. Il costo del cashback dovrebbe essere ampiamente ripagato da una corrispondente riduzione dell'evasione fiscale. A questo proposito gli esperti del settore hanno manifestato pubblicamente l'auspicio che il cashback di Stato non sia tassato, perché non è per nulla pacifico che le varie forme di cashback (rimborsi, premi e superpremio finale) siano esenti da imposte. Indicazioni ufficiali sul trattamento fiscale del cashback non risultano, nonostante l'Agenzia abbia risposto a diversi interpelli in materia. Conferma indiretta si rileva nell'interpello 1.10.2020, n. 424 relativo al trattamento per i soggetti che forniscono servizi di incentivi commerciali. Esiste, in sostanza, una demarcazione tra forme di cashback assimilabili a sconti indiretti e forme assimilabili a prestazioni remunerate. La prima categoria riguarda le ipotesi in cui il cashback matura a favore dell'acquirente contestualmente all'acquisto (modello Satispay), anche se riconosciuto dopo qualche tempo. L'acquisto, inoltre, deve essere volontario e personale, quindi non a favore di aziende. In questo caso non nasce il presupposto impositivo e non ci sono...

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