Il nostro Paese è caratterizzato da un'enorme mole di ricorsi tributari. Il caso che proponiamo nasce dall'accoglimento in sede di appello delle ragioni del contribuente, nell'ambito di una controversia scaturente dall'avviso di accertamento Imu per l'anno 2013, ritenendo sussistente il presupposto per fruire dell'aliquota agevolata sull'abitazione principale, nonostante il contribuente avesse la residenza anagrafica nell'immobile gravato da Imu e il coniuge dimorasse in altro Comune con l'assunto di svolgere attività lavorativa fuori dal territorio familiare.
La società di riscossione ha presentato ricorso per Cassazione, impugnando il giudizio di appello. Secondo il Fisco, la legge prevede limiti stringenti per beneficiare delle agevolazioni Imu e, nel caso specifico, il contribuente ha versato una minore imposta malgrado l'immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare, sostenendo che la residenza del coniuge in altro Comune limitrofo non consentirebbe neppure presuntivamente di configurare il requisito della dimora abituale dei coniugi. La sentenza riprende quanto disposto dall'art. 13, c. 2 D.L. 201/2011: “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende...