Cassazione-Entrate sull’Iva delle lettiere vegetali per gatti
Nella individuazione dell’aliquota Iva applicabile alle lettiere per gatti, per la Cassazione vale la destinazione funzionale del prodotto, mentre per l’Agenzia delle Entrate hanno sempre avuto rilevanza i materiali di cui si compone.
Per la Cassazione (ordinanza 10.08.2023, n. 24441) alle lettiere per gatti è applicabile l’aliquota Iva ordinaria 22% indipendentemente dalla loro composizione. Quindi, anche a quelle di esse composte in massima parte ovvero anche in via esclusiva da fibre vegetali o scarti di lavorazione di prodotti vegetali e pure se caratterizzate da biodegradabilità tanto da essere compostabili e smaltite quali rifiuti organici o, addirittura direttamente nella toilette di casa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile è necessario individuare le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto in relazione però alla sua destinazione funzionale, avendo riguardo ai bisogni che esso è destinato a soddisfare e verificando anche che la classificazione doganale attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento ad Iva in osservanza delle norme, non solo nazionali, ma anche unionali.
Il processo decisionale, prescindendo dai materiali che compongono la lettiera, “smentisce” l’Agenzia delle Entrate che in numerosi precedenti (da ultimi, gli interpelli nn. 291/2021, 263/2022, 268/2022, 379/2023 e 380/2023) è pervenuta a diverse conclusioni determinando l’aliquota applicabile sulla base, citiamo testualmente, delle risultanze del “necessario preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane teso ad acclarare la...