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IVA
21 Gennaio 2025
Cassazione: le sanzioni per il mancato reverse charge sono sostanziali
La Cassazione ribadisce che la mancata registrazione in reverse charge comporta sanzioni di natura sostanziale per incompletezza e non regolarità delle registrazioni contabili.
La Cassazione si è occupata delle sanzioni per mancata registrazione di fatture in reverse charge; si tratta di violazioni di carattere sostanziale per incompletezza e non regolarità delle registrazioni contabili (ord. 6.12.2024, n. 31274).Nel fatto, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società, negli anni 2007 e 2008, violazioni in materia di Iva per omessa o inesatta annotazione sui registri delle vendite di fatture relative agli acquisti di beni o ai servizi imponibili intracomunitari con applicazione dell’art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997.La società ricorreva e la C.T.P. dichiarava dovute unicamente le sanzioni per le violazioni di carattere formale, determinate nella misura minima di legge in quanto le inadempienze accertate a carico della contribuente società non avevano generato danni erariali.La C.T.R. sosteneva la tesi dell’Agenzia delle Entrate nell’applicazione delle sanzioni. Pur non essendo stata contestata una maggiore Iva, per tali operazioni, la società aveva violato le disposizioni normative Iva per gli acquisti intraUE essendosi limitata a registrare le fatture d’acquisto nel registro Iva acquisti senza integrazione dell’Iva. Avrebbe dovuto prima integrare con Iva e poi annotare le fatture nel registro delle vendite e in quello degli acquisti per neutralizzare l’imposta. Ove l’irregolarità determini anche un minor versamento alle scadenze previste tali circostanze sono rilevanti ai fini della graduazione della sanzione...