IVA 05 Agosto 2024

Cassazione si pronuncia sui requisiti informativi della fattura

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.07.2024, n. 20719, ribadisce che, sia in tema di imposizione diretta e sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.07.2024, n. 20719, ribadisce che, in tema di imposizione diretta e di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972, con la possibilità, però, per il contribuente di integrarne il contenuto con ulteriori elementi di prova. Tale orientamento, va detto, risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15.09.2016, causa C-516/14), secondo la quale la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, p. 6 della Direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, p. 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi, al fine di consentire alle Amministrazioni Finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva. Anche per il diritto dell’Unione però l'Amministrazione Finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo (in tale chiaro senso è l’art. 219 della Direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.