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Imposte e tasse 04 Gennaio 2019

Catasto terreni, fai-da-te per il cambio di coltura


In tutti i casi di variazione delle colture praticate sul terreno, è necessario provvedere all’aggiornamento del catasto al quale, ovviamente, l’Agenzia del Territorio non può provvedere in modo autonomo. Proprietari e conduttori dei terreni, pertanto, devono verificare la corrispondenza tra le colture indicate nel certificato catastale e quelle effettivamente praticate nel corso dell’anno e nel caso in cui non vi sia coincidenza, hanno l'obbligo di presentare la relativa denuncia di variazione all'ufficio competente dell'Agenzia del Territorio entro il 31.01. dell'anno successivo. L'obbligo è previsto dall'art. 30 Tuir. Per esempio, se un terreno è accatastato come seminativo mentre è coltivato a frutteto, il contribuente deve comunicare la variazione al fine di dichiarare correttamente il reddito corrispondente alla coltura effettivamente praticata e consentire all'Amministrazione Finanziaria di esercitare i poteri di controllo. Al riguardo si deve però precisare che, ai fini fiscali, le variazioni hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate se comportano un aumento del reddito, ovvero dall'anno stesso qualora comportino una diminuzione del reddito; in quest'ultimo caso, tuttavia, gli effetti decorrono dall'anno successivo se la variazione è comunicata in data successiva al 31.01. Per esempio, con riferimento all'anno 2018, se la...

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