La norma si applica anche all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari.
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Il paragrafo 4 della circ. 9/E/2020 illustra le novità sul calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.
Forfetari - La norma si applica anche alla cedolare secca, all’Ivie, all’Ivafe e all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari.
Nel paragrafo 5 è illustrata la norma (art. 21, D.L. 23/2020) che dispone la rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03.2020. La mini proroga di 4 giorni, dal 16.03 al 20.03, si allunga fino al 16.04.