Coop e terzo settore 17 Marzo 2020

Certificazione Unica 2020 per i compensi di sportivi

Novità del modello e proroga del termine di invio.

I sodalizi sportivi dilettantistici che assumono la qualifica di sostituti d’imposta in quanto corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati, compensi di lavoro autonomo e/o occasionale, nonché somme di denaro nell’ambito di rapporti di collaborazione sportiva e/o amministrativa gestionale ex art .67, c. 1, lett. m) del Tuir, hanno l’obbligo di compilare il modello di certificazione unica (CU) anche per importi rientranti nel limite di esenzione (€ 10.000) di cui all'art. 69, c. 2 del Tuir. Al contrario non debbono essere presi in considerazione i rimborsi delle spese documentate per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Nel Consiglio dei Ministri del 28.02.2020 il Governo, con un intervento che non coinvolge solo le zone rosse del focolaio COVID-19 ma l’intero territorio nazionale, ha deciso di differire al 31.03.2020 i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, originariamente previsti al 09.03.2020; il termine, salvo ulteriori differimenti, coinciderà dunque con la consegna delle certificazioni uniche ai propri collaboratori.
Resta confermata la scadenza al 2.11.2020 per l’invio all’Amministrazione Finanziaria delle CU riferite a redditi per cui non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (per esempio redditi di lavoro autonomo professionale).
Al fine di una corretta compilazione è importante individuare la diversa natura degli importi corrisposti attraverso l’indicazione, alla casella 1 “tipologia reddituale” del modello CU, di alcuni codici, tra cui i più utilizzati dalle associazioni sono:
A - prestazioni di lavoro autonomo;
M - prestazioni occasionali;
N - indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cori, bande e filodrammatiche.
Novità - Alla casella 6, “Codice”, riferita alla causale di esclusione, fino allo scorso anno veniva riportato, per importi entro la soglia di esenzione pari a € 10.000,00, il codice 7, mentre, come da istruzioni ministeriali, da quest’anno è necessario utilizzare:
7 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
8 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
In assenza di delucidazioni dell’Amministrazione Finanziaria, pur trattandosi, a parere di chi scrive, di questione meramente formale, si ritiene che, visto l’art. 69, c. 2 D.P.R. 917/1986 “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro”, il codice 8 sia specificatamente riferito alle somme percepite dagli sportivi dilettanti.
Le sanzioni applicabili, regolate dal D.Lgs. 158/2015 e dal D.Lgs. 151/2015, sono riassunte nella tabella allegata.