In caso di cessazione del rapporto contrattuale avente a oggetto il godimento di un'azienda, è necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese, stante il principio della correttezza e attendibilità dei dati iscritti e di sicurezza della circolazione dei diritti. E’ uno dei chiarimenti che emergono dagli orientamenti della commissione Unioncamere e Notariato. Nel caso di trasformazione di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, l’atto è iscrivibile nel Registro delle Imprese, con applicazione della disciplina degli artt. 2500-septies, 2500-octies e 2500-novies C.C. E in particolare si applica il termine di efficacia differita di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, c. 3 C.C., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell’art. 2500-novies C.C.
In tal caso, la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti:
- domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
- domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);
- domanda di iscrizione dell’impresa individuale.
La cancellazione dal Registro delle Imprese della società trasformata...