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Imposte e tasse 14 Maggio 2019

Cessazione di contratto di locazione prima della scadenza


Può succedere che un contratto di locazione venga a cessare prima della sua naturale scadenza a seguito di recesso, risoluzione o mutuo consenso e che le parti, per dimenticanza o deliberatamente, non procedano a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. In tale situazione non è chiaro se l'avvenuta cessazione, civilisticamente efficace tra le parti, sia opponibile all'Amministrazione Finanziaria, che ignora l'evento. La non opponibilità comporta, fino alla data di scadenza naturale del contratto o a quella di comunicazione tardiva: a) debenza dell'imposta di registro annualmente, oltre a quella relativa alla comunicazione della cessazione anticipata della locazione; b) imputazione al locatore del canone di locazione maturato dopo la cessazione anticipata. Da ciò emerge che fiscalmente il soggetto di gran lunga più danneggiato dal mancato riconoscimento della risoluzione anticipata del contratto è il locatore. Sulla questione la giurisprudenza è divisa. Da una parte si è ritenuto che l'omissione o il ritardo nella registrazione della cessazione anticipata del contratto non comportino l'automatica imputazione al locatore di un reddito di locazione sostanzialmente inesistente, ossia quello maturato successivamente alla cessazione anticipata (si vedano: C.T.P. Milano, sent. n. 5301/23/2014; C.T.P. Forlì, sentt. 3.03.2014, n. 125 e 15.12.2014, n. 611; C.T.R. Lombardia, sent. n....

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