Cessazione ramo d’azienda e deducibilità dell’avviamento residuo
Svolta con la risposta a interpello n. 429/2021, che apre alla possibilità di riallineare la rilevazione della sopravvenuta insussistenza contabile con la sua deducibilità fiscale.
L'ipotesi di cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa, in quanto è finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In tal caso si pone la questione di come trattare contabilmente (e fiscalmente) le poste ancora iscritte in bilancio e ad essa riferibili.
Come è noto, infatti, esiste sempre l’ipotesi di conflitto tra la necessità contabile di eliminare tutte le voci dell’attivo patrimoniale non più esistenti, né capaci di generare ulteriori ricavi, e la rigorosa attenzione del Fisco affinché nessuna operazione possa consentire di sottrarre legittimamente materia imponibile.
Ora, secondo la risposta a interpello n. 429/2021 dell'Agenzia delle Entrate, è stato certificato che l’avviamento residuo, in caso di cessazione di ramo d’azienda, non solo deve essere contabilmente eliminato, ma può anche essere dedotto.
Il caso - Nell’interpello, l’istante propone l’applicazione dell’art. 101, c. 4, del TUIR, che generalmente contempla la deducibilità di una sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione di una posta attiva di bilancio.
L’avviamento, infatti, altro non è che l’attitudine a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria (così detto “sovrareddito”). Esso tuttavia viene meno con la...