La cessione del credito Iva è un istituto che permette la monetizzazione del credito chiesto a rimborso, per ottenere immediatamente liquidità o per soddisfare il pagamento di un debito nei confronti di terzi. La disciplina civilistica generale sulla cessione dei crediti è regolamentata dagli artt. 1260-1267 C.C. In particolare, l'art. 1260 stabilisce, tra l'altro, che la cessione non può avvenire se il credito ha carattere strettamente personale o se il trasferimento è vietato dalla legge. Escluso che il credito per il rimborso Iva possa rientrare tra quelli strettamente personali, il nodo cruciale è costituito dall'eventuale esistenza di un divieto imposto dalla legge. Mentre in passato si poteva dubitare sulla cedibilità del credito Iva, la questione è stata superata con l'introduzione dell'art. 5, c. 4 D.L. 70/1998, dove l'Amministrazione Finanziaria, spinta anche dall'interpretazione della norma a opera dei giudici della Suprema Corte (sentenza n. 12455/2001), ha riconosciuto la legittimità della cessione del credito Iva annuale.
La condizione preliminare alla cessione del credito Iva è che il cedente ne abbia chiesto il rimborso attraverso la presentazione della relativa dichiarazione annuale. È importante evidenziare che, per limitare un'eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l'attività di controllo, è stata...