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Imposte e tasse 10 Giugno 2022

Cessione bonus edilizi e non solo: la telenovela infinita

Normativa sui bonus edilizi e loro cessione ispirate da ottimi intenti, ma oggettivamente costruite in maniera ipertrofica, spesso contraddittoria e in continua evoluzione: inevitabile il caos operativo.

Allo scopo di permettere la cessione dei crediti derivanti dai vari bonus e di evitare o, almeno, contrastare le frodi fiscali, Il D.L. 13/2022 (Decreto Frodi) ha soppresso il c. 1 dell’art. 28 D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), modificando ancora gli artt. 121 e 122 D.L. 34/2020. L’art. 1 della legge di conversione del Decreto Sostegni-ter, infine, ha abrogato il Decreto Frodi riproducendo, senza soluzione di continuità, le disposizioni dallo stesso introdotte. In sostanza, si vieta la cessione ulteriore alla prima, con riferimento ai bonus edilizi e ai bonus anti-Covid, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche, intermediari finanziari e di imprese di assicurazione, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In altri termini, fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti, dal 26.02.2022 la cessione del credito può essere effettuata 3 volte: la prima a favore di chiunque e le 2 ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione operanti in Italia). Schematizzando, è possibile trattare le cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate secondo le regole di seguito illustrate. Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16.02.2022: le...

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