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IVA
11 Luglio 2026
Cessione contratto di leasing, Iva e imposta di registro disallineate
La cessione del contratto di leasing rappresenta una prestazione di servizi ai fini Iva, anche se oggetto del trasferimento è un immobile, mentre per l’imposta di registro, è prevista una disciplina speciale.
In premessa si evidenzia che la normativa e la prassi in materia non sono uniformi. Ai fini Iva, infatti, la cessione del contratto di leasing immobiliare è inquadrata come prestazione di servizi (cessione del contratto), con determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 633/1972 (corrispettivo complessivo dovuto, comprensivo degli oneri accollati). In materia di registro, invece, vige una disciplina speciale per i contratti aventi a oggetto immobili strumentali, ex art. 8-bis Tariffa, parte I TUR (come introdotto dall’art. 1 L. 147/2013).La descritta impostazione ai fini Iva è confermata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (in particolare, circolare n. 33/E/2006, risposte agli interpelli nn. 16/2019 e 386/2020, nonché C.M. n. 108/1996, risoluzione n. 212/E/2007 e circolare n. 26/E/2016). In particolare, la base imponibile Iva delle prestazioni di servizi è data dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto, comprensivo di ogni onere che il prestatore ponga a carico del committente o di terzi, incluse le somme che il committente assume a proprio carico (ad esempio, debiti verso terzi). Trasponendo tali criteri alla cessione del contratto di leasing, la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo pattuito per la cessione del contratto (cd. “prezzo di subentro”) e possono concorrere alla base imponibile anche gli eventuali elementi economici che, in base ai patti contrattuali, assumono natura di corrispettivo,...