I precedenti provvedimenti stabilivano termini più ravvicinati per le cessioni:
- il provvedimento 30.06.2022, n. 253445 prevedeva la cessione soltanto dei crediti del 1° e del 2° trimestre entro il prossimo 21.12.2022 (unica scadenza che rimane invariata);
- il provvedimento 6.10.2022, n. 376961 prevedeva la cessione dei crediti del 1° e 2° trimestre entro il 21.12.2022, mentre i crediti del 3° trimestre entro il 22.03.2023.
Restano, quindi, pochi giorni per comunicare la cessione dei crediti dei primi 2 trimestri dell’anno che, tra l’altro, possono essere utilizzati dal beneficiario e dall'eventuale cessionario entro il 31.12.2022.
Il 3° trimestre e i crediti di ottobre e novembre hanno, invece, scadenze più lunghe. L’utilizzo può avvenire entro il 30.06.2023, mentre la cessione può avvenire presentando l’apposito modello dal 6.12.2022 al 21.06.2023.
Si tratta dei crediti dei mesi di ottobre e novembre e del 3° trimestre (per le scadenze assimilate dei 2 periodi): nessun riferimento va invece ai crediti del mese di dicembre, recentemente introdotti dall’art. 1 D.L. 176/2022, nonostante abbiano la medesima scadenza di utilizzo del 30.06.2023. Pertanto, verrà probabilmente aggiornato il modello con un ulteriore provvedimento per inserire anche la cessione del credito del mese di dicembre, con scadenza verosimilmente identica a quella dei crediti del 3° trimestre e di ottobre e novembre, ossia il 21.06.2023, dato che il termine di utilizzo è sempre il 30.06.2023.
Si ricorda che, in tutti i casi citati, il credito può essere ceduto soltanto per intero. La cessione deve essere effettuata telematicamente e necessita di visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti.
Tutti questi crediti non sono fiscalmente rilevanti, né rilevano ai fini del rapporto degli interessi passivi; sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Una peculiarità che caratterizza i mesi di ottobre/novembre e il mese di dicembre, non prevista per i mesi precedenti, è la necessità di inviare entro il 16.03.2023 all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
