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Imposte e tasse 15 Settembre 2020

Cessione credito d'imposta locazioni

Invio possibile per i soli cedenti e non per gli intermediari, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento 1.07.2020.

Tramissione delle comunicazioni - Dopo la pubblicazione del provvedimento che ha dato attuazione alla cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni ex art. 28, D.L. Rilancio, la trasmissione delle comunicazioni relative a tale operazione è concessa solamente ai soggetti cedenti, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento 1.07.2020. Intermediari - Manca l’ulteriore provvedimento per disciplinare l'invio delle comunicazioni tramite intermediari. Questa lacuna coinvolge sia il credito per negozi e botteghe, sia quello per gli immobili a uso non abitativo. Utilizzo del credito - Ai sensi dell'art. 28, c. 6, e dell'art. 122, c. 2, lett. b) del Decreto Rilancio, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente e ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24; l'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a...

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