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Imposte e tasse 16 Gennaio 2020

Cessione d'azienda e responsabilità solidale

Le procedure concorsuali salvano il cessionario dal pagamento di imposte e sanzioni, sempre che non vi siano frodi ai crediti tributari.

L'art. 14, c. 1 D.Lgs. 472/1997 stabilisce che, in caso di cessione d'azienda, il cessionario è responsabile in solido con il cedente, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione di quest'ultimo nei limiti del valore dell'azienda ceduta, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, comprese quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, pur se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Il comma 5-bis del citato decreto, introdotto dall'art. 16, c 1, lett. g) D.Lgs. 158/2015, esclude la responsabilità del cessionario di un'azienda (o di un ramo d'azienda) prevista al comma 1, quando tale cessione avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F., di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d), L.F., o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. L'unica eccezione all'applicazione del comma 5-bis sembra essere quella prevista dal comma 4 ossia il caso della cessione attuata in frode ai crediti tributari. Le previsioni richiamate dal comma 5-bis sono in vigore dal 1.01.2016 e prima della modifica legislativa non c'era traccia nella norma di alcun riferimento od esclusione alle cessioni avvenute nell'ambito di procedure...

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