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IVA 16 Maggio 2026

Cessione d'azienda: il magazzino “separato” non va fatturato con Iva

Se la vendita delle merci è concordata nel contesto di un trasferimento aziendale, l'Iva addebitata in fattura è indetraibile. L'accertamento guarda alla sostanza economica, non alla forma degli atti.

Caso esaminato - Due società concordano la cessione di un ramo d'azienda. Fin qui, l’operazione è fuori campo Iva. Poi, però, con atto separato ma contestuale, cedono anche il magazzino, con fattura e Iva esposta. L'acquirente la porta in detrazione. L'Agenzia delle Entrate la recupera e la Cassazione, con l'ordinanza n. 9008/2026, le dà ragione senza esitazioni.Criteri/principi individuati - Il punto centrale non è come si “intitola” il contratto, ma cosa realizza concretamente. Per l'Iva l'accertamento guarda alla funzione economica dell'operazione nel suo complesso (la cosiddetta causa concreta) e non si ferma al singolo atto. I limiti probatori dell'art. 20 D.P.R. 131/1986, che consentirebbero di guardare al solo testo dell'atto da registrare, riguardano esclusivamente l'imposta di registro. Sull'Iva non hanno alcun rilievo.Il principio operativo è netto:- Iva e registro hanno presupposti autonomi e accertamenti indipendenti;- basta un richiamo testuale tra i 2 contratti perché il collegamento sia sufficiente a unificare le operazioni ai fini dell’imposta di registro e Iva.Conseguenze applicative - Per l'acquirente il rischio è immediato: l'Iva detratta viene recuperata per intero, con sanzioni e interessi. L'unica strada per recuperarla è agire in rivalsa contro il cedente, il quale dovrà a sua volta chiedere il rimborso all'Erario: un percorso lungo, incerto e costoso che nessun cliente vuole percorrere.Profili critici: la soluzione "comoda" che...

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