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Imposte e tasse 01 Agosto 2023

Cessione degli ultimi crediti energetici

Entro il prossimo 18.12.2023 è possibile cedere anche i crediti del 2° trimestre 2023, oltre a quelli del 1° trimestre.

Anche gli ultimi crediti energetici concessi sono cedibili. Trattasi dei crediti per energia elettrica e gas del secondo trimestre 2023, ultimo trimestre interessato da tale tipologia di agevolazioni.
La cessione, alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, può essere effettuata dopo l’emanazione del provvedimento 27.06.2023, n. 237453 e della risoluzione 7.07.2023, n. 41/E, che ha introdotto i codici tributo dei crediti da utilizzare da parte dei cessionari, ossia:
  • “7751” denominato “Cessione credito - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
  • “7752” denominato “Cessione credito - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7753” denominato “Cessione credito - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7754” denominato “Cessione credito - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Si ricorda che la cessione è possibile soltanto per l’intero importo e può avvenire fino al prossimo 18.12.2023 attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per cedere tali crediti è necessario apporre alla comunicazione il visto di conformità, indicare il codice del credito apposito per la cessione (es. 7751 per il credito imprese energivore del secondo trimestre 2023, ecc.), la descrizione del credito ceduto e l’importo di riferimento, ossia l’ammontare della spesa agevolata e a fianco l’importo del credito ceduto, pari alla percentuale stabilita dell’importo di riferimento (es. 20% per il credito imprese energivore e gasivore e non gasivore del secondo trimestre, 10% per il credito imprese non energivore II trimestre, ecc.).
Il campo “periodo di riferimento” invece non è da compilare. Quindi nella sezione “il cedente comunica” va indicato il codice fiscale del cessionario/i, la data di cessione e l’ammontare del credito ceduto. Nel quadro B “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” va barrata la categoria di appartenenza del credito che si sta cedendo dichiarando quindi di possederne i requisiti.

Il cessionario per utilizzare il credito cedutogli dovrà accettarlo attraverso la consueta “Piattaforma cessione crediti”, decorsi 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione. Può, alternativamente, utilizzare personalmente il credito entro il 31.12.2023 o cederlo a sua volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti “soggetti qualificati”).