La circolare 6.10.2022, n. 33/E, alla luce delle novità introdotte dai decreti Aiuti. Modello e istruzioni per la comunicazione via Pec di annullamento dell'operazione.
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La circolare 6.10.2022, n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove norme introdotte con la conversione del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) e del Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti nella cessione dei crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.
Scadenza del 29.04.2022 - I soggetti che hanno mancato la scadenza del 29.04.2022 per la comunicazione della cessione dei bonus, avranno tempo per rimediare fino al 30.11.2022, nel caso siano rispettate determinate condizioni.
Annullamento comunicazioni inviate - Chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni già inviate; è fornito un modello con relative istruzioni per la richiesta di “annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti”, che va sottoscritto da entrambe le parti (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
Esecuzione del 30% dei lavori - Si precisa come calcolare l’esecuzione del 30% dell'intervento complessivo per edifici unifamiliari e villette, richiesto dalla scadenza dello scorso 30.09.2022: fa fede lo stato effettivo dei lavori e non il pagamento.
Nella circolare vengono inoltre precisati i seguenti aspetti:
limitazione del concorso del fornitore/cessionario nelle violazioni tributarie;
utilizzo dei limiti di diligenza solo come supporto...